Nei contratti, soprattutto in quelli internazionali caratterizzati da un elevato grado di complessità, è sempre opportuno inserire delle (adeguate) definizioni.
Ma esattamente a cosa servono le definizioni nell'accordo contrattuale?
Esse servono ad indicare e circoscrivere il contenuto che si intende attribuire a determinate parole e locuzioni, così da evitare dubbie interpretazioni una volta che al contratto si darà attuazione.
Considerata la funzione che svolgono è logico inserire le definizioni all'inizio del contratto, subito dopo le premesse e prima del corpo principale.
E' prassi scrivere le definizioni con la lettera maiuscola così da distinguerle dal significato comune del termine, in questo modo nel prosieguo dell'agreement la parola (o locuzione) indicata dalla maiuscola identificherà il concetto ben specifico a cui si è inteso fare riferimento.
Poiché la funzione della definizione è, come abbiamo detto sopra, evitare problemi interpretativi in fase di esecuzione dell'accordo contrattuale, io ritengo che sia buona regola, nei contratti di sperimentazione clinica, utilizzare, ove possibile, sia le definizioni che la terminologia contenute nelle Good Clinical Practice - costituendo quest'ultime uno standard unificato - a meno che sul concetto che si va a definire la normativa italiana e dell'Unione Europea si diversifichi o rechi contenuti più complessi (per calare quello che si va dicendo nel concreto per la definizione di centro di sperimentazione, di sperimentatore coordinatore e di sperimentatore principale è utile fare riferimento alle Good Clinical Practice, quando si fornisce, invece, la definizione di promotore è preferibile utilizzare quella individuata dalla legislazione italiana, in quanto più aderente alla nostra concezione giuridica di promotore).
Se non si è provveduto, in fase di redazione del contratto, a specificare, per mezzo delle definizioni, il significato di parole o locuzioni di particolare rilevanza, la probabilità dell’insorgere di contrasti sarà sicuramente più elevata, infatti le parti, nei contratti di sperimentazione clinica, sono spesso di nazionalità diversa e conseguentemente hanno, oltre che lingue diverse, anche visioni giuridiche molto difformi ciò che può spalancare la porta a complesse problematiche.
Inserire adeguate e ponderate definizioni è dunque fondamentale perché:
ci permetterà di dare un significato univoco ai termini più rilevanti del contratto;
ci permetterà di essere aderenti alla normativa italiana e alla normativa dell'Unione Europea;
ci permetterà di superare le differenze linguistiche e giuridiche esistenti tra le parti contrattuali.