“La realtà supera la fantasia” era solito ripetere il mio Dominus e aveva ragione!
Lo dimostra la curiosa vicenda occorsa al Sig. N.C., che mentre era a bordo, in qualità di trasportato, del veicolo condotto dal Sig. G.P., si sporgeva fuori dal finestrino per assistere il conducente nella manovra di parcheggio; improvvisamente, a causa di maldestra manovra del Sig. G.P. (conducente) l’alza-cristalli elettrico si chiudeva cagionando delle lesioni al setto nasale del Sig. N.C.
La vicenda dopo aver affrontato tutti i gradi di giudizio approdava in Cassazione, la quale riconosceva la responsabilità al 50% del passeggero per le lesioni al naso per violazione del Codice della strada.
La Corte, (Corte di Cassazione civile, sezione III, ordinanza n. 4789 del 23 febbraio 2021) infatti, ha ritenuto che: “ che il comportamento d'un passeggero d'un veicolo a motore, consistito nello sporgersi dal finestrino di un'automobile in fase di manovra, costituisca una condotta colposa.
L'art. 169, comma 3, cod. strad., infatti, vieta a tutti i passeggeri di veicoli a motore, esclusi i motocicli ed i ciclomotori, di assumere posizioni che determinino sporgenza dalla sagoma trasversale del veicolo. L'affacciarsi dal finestrino d'un veicolo in manovra, pertanto, costituendo violazione della suddetta regola di condotta, rappresenta effettivamente una condotta colposa.”
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