I permessi ex art 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 sono riconosciuti al lavoratore portatore di handicap grave in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale.
La Cassazione, con ordinanza n. 20243/2020, ha riconosciuto legittimo il comportamento del disabile che ha aumentato i giorni di assenza in concomitanza con le festività e, quindi, per finalità estranee a quelle connesse a visite mediche e/o cure dettate dal suo status di invalido.
La fruizione dei permessi non può essere, pertanto, vincolata necessariamente allo svolgimento di visite mediche o di altri interventi di cura, essendo - più in generale – preordinata all’obiettivo di ristabilire l’equilibrio fisico e psicologico necessario per godere di un pieno inserimento nella vita familiare e sociale.
Per tutelare i tuoi diritti non esitare a contattarmi