La Corte di Cassazione si è pronunciata su come debba essere divisa la pensione di reversibilità tra i superstiti in caso di divorzio e nuove nozze, così decidendo:
“La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali – dovendosi riconoscere alla convivenza more uxorio non una semplice valenza correttiva dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale - senza mai confondere, però , la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell’entità dell’assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso” Cass. civ. Sez VI – 1, Ord. n. 25656/2020.
Sostanzialmente se una persona muore e si è sposata due volte, la pensione di reversibilità tra l’ex coniuge divorziato ed il coniuge superstite si calcolerà considerando
• la durata dei due matrimoni
• la durata della convivenza prima del matrimonio
• l’ammontare dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge
• le condizioni economiche delle parti aventi diritto
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