Nel contratto di sperimentazione clinica vi è sempre una clausola dedicata all'assicurazione dello studio.
Questa clausola va costruita in modo esaustivo ma con molta “sobrietà”, se così vogliamo dire.
Il contenuto della clausola “assicurazione” deve essere totalmente allineato alle prescrizioni del decreto ministeriale del 14.07.2009 che detta i “Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali”.
La tentazione di “scrivere tanto” nella clausola “assicurazione” aumenta solo il rischio di essere in discordanza con il decreto ministeriale del 14.07.2009; scrivendo troppo, alle volte, si corre addirittura il rischio di spostare su una parte contrattuale responsabilità ed oneri che alla stessa non competono.
Essere parchi nell'usare le parole, valutando con ponderatezza ogni termine, è buona regola, sempre.
In un contratto ogni parola pesa.
La clausola “assicurazione”, clausola fondamentale e nevralgica in un contratto di sperimentazione clinica deve, dunque, essere esaustiva ma non prolissa, deve, inoltre, essere totalmente conforme al decreto del 14.07.2009, ciò che, ovviamente, presuppone una completa conoscenza dei contenuti dello stesso.