La polizza perfetta … il nostro sogno.
Qualche compromesso … una triste necessità (per avere un premio di polizza accessibile).
Ma attenzione, sì a qualche compromesso non vuol dire appiattirsi acriticamente sulla polizza che ci viene proposta, perché “tanto rispetta già i requisiti minimi del decreto”.
Se fino ad oggi hai creduto che una polizza allineata al decreto fosse da considerare adeguata a prescindere (a prescindere, per esempio, dal ruolo che hai nella sperimentazione), in altre parole, se sino ad oggi, quando valutavi la polizza la valutavi solo decreto alla mano, per accertarti che non scendesse al di sotto degli standard minimi indicati nello stesso, senza porti altri problemi, forse, potrei farti cambiare idea.
Come?
Dando i numeri.
La responsabilità civile del promotore nei confronti del paziente è una responsabilità extracontrattuale e si prescrive in 5 anni.
Anche la responsabilità dello sperimentatore verso il paziente è una responsabilità extracontrattuale e dunque, di nuovo, si prescrive in 5 anni.
La responsabilità del centro sperimentale rispetto al paziente, invece, è una responsabilità contrattuale e si prescrive in 10 anni.
Cosa significa? Significa che il paziente ha cinque anni di tempo per chiedere il risarcimento dei danni causati dallo sperimentatore e dal promotore, mentre ha dieci anni di tempo per chiedere il risarcimento per i danni posti in essere dal centro sperimentale.
Una polizza che si posiziona sui requisiti minimi fissati dal decreto del 14.07.2009 garantisce la copertura del rischio postumo, purché la richiesta del paziente arrivi entro 36 mesi dalla data di conclusione della sperimentazione.
Cosa comporta questo?
Comporta che, accettando una polizza che si posiziona sui requisiti minimi previsti dal decreto (e quindi con una garanzia postuma di 36 mesi, ovvero 3 anni), alcuni protagonisti della ricerca potrebbero avere un certo numero di anni “scoperti” se la richiesta di risarcimento dovesse avvenire oltre i tre anni dal termine della sperimentazione, in particolare:
10 anni – 3 anni = 7 anni scoperti il centro sperimentale;
5 anni – 3 anni = 2 anni scoperti il promotore;
5 anni – 3 anni = 2 anni scoperti gli sperimentatori.
E ciò che sto evidenziando è tanto vero che è lo stesso decreto ad imporre (art. 1, comma 6) che il paziente sia debitamente reso edotto, anche tramite il consenso informato, che “la polizza assicurativa è operante esclusivamente per i danni la cui richiesta di risarcimento sia stata presentata non oltre il periodo previsto in polizza” ma sempre il decreto, poi, correttamente evidenzia che “Tale limitazione non inficia comunque il diritto del soggetto danneggiato ad ottenere il risarcimento da parte del responsabile dell’eventuale danno”.
Quindi, occhio a chi sei quando valuti la polizza e … tieni i conti!