Quando approcciamo al contratto di assicurazione del nostro studio clinico, forse, non riflettiamo mai abbastanza sul fatto che l’assicuratore, con il contratto di assicurazione, non assume “di default” ed “in blocco” tutti i rischi che gravano sugli assicurati (gli assicurati, come sapete, sono, oltre al promotore, tutti i soggetti che operano nella realizzazione della sperimentazione), ma solo i rischi che sono stati inseriti nell’assicurazione.
Questo dato è molto importante e va tenuto sempre ben presente, perché ci rende consapevoli che le ipotesi in cui l’assicuratore è tenuto a corrispondere l’indennizzo agli assicurati non corrispondono a tutte le ipotesi in cui il paziente potrebbe subire, a causa degli assicurati, un danno direttamente riconducibile alla sperimentazione.
Ciò che l’assicuratore indennizza dipende da come è stato "perimetrato" nell’assicurazione il rischio.
Ed allora domandiamoci:
in che modo viene perimetrato, nel contratto di assicurazione, il rischio assicurato?
- da una parte viene perimetrato con la descrizione dell’evento e delle circostanze che devono accompagnarlo, (un esempio, relativo al nostro ambito, “i danni conseguenti alla morte, a tutte le menomazioni permanenti e/o temporanee dello stato di salute dei soggetti partecipanti alla sperimentazione di formulazioni farmaceutiche …. purché tali danni siano conseguenza diretta della sperimentazione …”) e
- dall’altra viene circoscritto con le circostanze la cui presenza esclude la prestazione dell’assicuratore, ovvero quelle circostanze che in polizza troviamo sotto la voce “esclusioni”.
Oggi vorrei parlare proprio delle esclusioni.
Alcune esclusioni hanno un loro perché e penso per esempio all’esclusione “la garanzia non opera per sperimentazioni non regolarmente autorizzate”, altre potrebbero, invece, rivelarsi totalmente disallineate rispetto al tipo di sperimentazione che andiamo a fare (magari perché non sono state fornite le giuste informazioni all’assicuratore) e in quanto disallineate rispetto alla sperimentazione potrebbero dimostrarsi esclusioni pericolose, capaci di “svuotare” di molto la nostra assicurazione, rendendola - con riferimento alla tipologia di rischio escluso - “un guscio vuoto”, per dirla con un’immagine (usare le immagini mi piace sempre molto, perché sono, senza dubbio, più efficaci di mille spiegazioni in “legalese”).
Un esempio?
Se il protocollo prevede aspirato midollare, o biopsia ossea, o infusione endovenosa di farmaco (o altri interventi invasivi), l’esclusione “la garanzia non opera per i danni derivanti dall’impiego di attività invasive e chirurgiche” non fa certo al caso nostro!
Quindi… leggere e valutare sempre bene tutte le esclusioni alla luce del protocollo!