Ripartiamo dal nostro sogno: la polizza perfetta, quella che copre tutto
(ricordate? 🙂 ).
E domandiamoci: franchigia sì? Oppure, franchigia no?
Ma prima ancora chiediamoci, cos’è mai questa “franchigia”?
Per fortuna ci sono le definizioni (le troviamo sempre all’inizio del contratto di assicurazione) e così ci rendiamo conto che si tratta di una somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall’ammontare del danno e che rimane a carico dell’assicurato (e quindi a carico del promotore e dei soggetti che operano nella realizzazione della sperimentazione).
Puntavamo alla polizza perfetta … e ci ritroviamo già con una somma a carico dei protagonisti della ricerca.
A questo punto, cosa facciamo?
Accettiamo la franchigia o chiediamo all’assicuratore di toglierla?
Toglierla effettivamente sarebbe una bella idea ma … così facendo il premio da pagare aumenta.
Che decisione prendere, allora, per muoverci al meglio?
Prima di tutto cerchiamo di capire a cosa esattamente mira il decreto ministeriale del 14 luglio 2009 (per intenderci, il decreto che detta i requisiti minimi per le polizze delle sperimentazioni), per essere allineati al medesimo.
Leggendo attentamente il decreto capiamo che lo stesso, in caso di danni, mira (giustamente) a garantire la soddisfazione economica del paziente danneggiato piuttosto che a proteggere economicamente il promotore e i soggetti che operano nella realizzazione della sperimentazione.
Ed infatti il decreto ci dice chiaramente che la franchigia si può accettare purché non sia opponibile ai pazienti (che tradotto vuol dire che il contratto di assicurazione, se è presente una franchigia, deve prevedere che ai pazienti il risarcimento, in caso di danni, sarà dato senza decurtare la somma della franchigia medesima).
Dunque, per essere aderenti al decreto, è sufficiente che la franchigia non sia opponibile al paziente.
Ma se siamo noi a rivestire il ruolo di promotori della sperimentazione, questo è sufficiente?
Detto in altre parole, che fastidio può dare al promotore la franchigia?
Un pochino di fastidio lo dà sicuramente, se si dovesse verificare un danno a causa del promotore l’assicuratore pagherà certamente tutto il danno al paziente (perché abbiamo visto che la franchigia non deve essere opponibile al medesimo) ma poi “busserà” alla porta del promotore stesso per farsi ridare indietro la somma concordata nella franchigia.
Quindi, quando in qualità di promotori stipuliamo una polizza, di fronte ad una franchigia soppesiamo e compariamo sempre bene il vantaggio che ci può derivare nell’immediato (ovvero lo “sconto” sul premio) con gli svantaggi che potremmo ritrovarci in futuro (ovvero il dover poi mettere mano al portafoglio, per ogni paziente danneggiato, per la somma cui fa riferimento la franchigia).
Buona polizza!