Protagonista della disavventura è il Sig. L., che nel giorno di mercato si aggirava tra le bancarelle, improvvisamente, a causa di un avvallamento del manto stradale, cadeva riportando lesioni alla spalla destra – che lo costringevano a sottoporsi ad intervento chirurgico.
Pertanto, assistito dal legale di fiducia, il Sig. L. citava in giudizio il Comune di F.M. per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro; la vicenda affrontava tutti i gradi di giudizio ed in fine, approdava in Cassazione.
A chi avrà dato ragione la Corte? 1) al Comune 2) al Sig. L.,
La risposta corretta è la n.1 ! Infatti, la Corte (Civile Ord. Sez. 6 Num. 5457 Anno 2021) ha ritenuto che lo stato dei luoghi, ossia il giorno di mercato, l'affollamento, la presenza delle bancarelle e degli ombrelloni, avrebbe richiesto maggiore cautela da parte del Sig. L., il comportamento imprudente del Sig. L., prosegue la Corte, “ aveva interrotto il nesso causale fra l'irregolarità della sede stradale e la caduta, pertanto, la caduta era riconducibile a tale omissione”.
La Suprema Corte, concordava con l’applicazione fatta dal Giudice di merito del principio secondo cui la condotta del danneggiato rispetto alla cosa, “è suscettibile di essere valutata in relazione al suo grado di incidenza sull'evento, anche ai sensi dell'art. 1227 co. 1. c.c.; e che la sua efficienza causale è tanto più rilevante, quanto più la situazione di danno è evitabile con l'adozione delle cautele ordinarie
rispetto alla circostanza, sicché il comportamento interrompe il nesso causale con rilevanza esclusiva rispetto alla produzione dell'evento”.
Poichè, nel caso in oggetto l'avvallamento era facilmente percepibile, la giornata di mercato e l'affollamento dei luoghi avrebbero dovuto suggerire al Sig. L. un comportamento più diligente, la Corte ha ritenuto che la caduta fosse riconducibile ad un caso fortuito.
Questa è la ragione per cui la richiesta risarcitoria del Sig. L. non è stata accolta..
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