Una precisazione: la richiesta risarcitoria è cosa diversa dalla denuncia del sinistro, che è cronologicamente anteriore e deve essere fatta alla propria compagnia assicuratrice nel termine perentorio di tre giorni dal verificarsi dell’evento (ex art.1913 c.c.) .
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione (ordinanza n. 1699/2021) investita della questione a seguito dell’impugnazione di una sentenza del Tribunale di Viterbo.
Posto che l’art. 148 Codice delle Assicurazioni private , postula, a carico del danneggiato, l’obbligo di invio di raccomandata con la richiesta risarcitoria alla compagnia assicuratrice, la Corte ritiene che tale obbligo possa ritenersi soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata.
Precisa la Corte:”Trova applicazione, infatti, il principio di diritto, secondo cui ove l’istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria aliunde, anche in assenza della raccomandata di cui all’art.148 Codice delle Assicurazioni Private, si deve ritenere che la ratio di tale norma sia stata egualmente soddisfatta. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ammette che l'onere imposto al danneggiato può ritenersi soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purchè altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito: quello di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, ove l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste”.
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