“Con quella controparte contrattuale non ci lavorerò mai più”.
Così aveva esordito, un giorno, nel mio Studio, un Coordinatore di Ricerca Clinica ed aveva subito dopo aggiunto “non è mai puntuale nel fare le cose che da contratto gli competono e l'altro giorno, quando mi sono lamentato, ha anche avuto il coraggio di rispondermi <abbiamo sempre fatto così da inizio contratto e voi lo avete sempre tollerato>”.
Ed allora la domanda è: conviene essere tolleranti in un contratto di sperimentazione clinica?
In un contratto che disciplina uno studio clinico, come in qualsiasi altro contratto, essere un filino elastici, di per sé, non è necessariamente un male, ma …con le giuste cautele e con i giusti presupposti contrattuali.
Per capire quali sono i giusti presupposti contrattuali partiamo dal nostro codice civile che all'art. 1362, comma 2, recita “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.
Ecco, se leggiamo questo articolo del nostro codice, effettivamente percepiamo che è pericoloso tollerare i comportamenti di controparte contrari agli impegni assunti nel contratto, perché per la nostra legge la volontà dei contraenti non si desume, in caso di contenzioso, solo dal contratto ma anche dal comportamento complessivo posteriore alla conclusione dell'accordo.
Tollerare potrebbe voler dire, nei fatti, accettare una modificazione del contratto.
Ma allora cosa dobbiamo fare per evitare ciò?
Stare sempre con il “fucile puntato”?
No, basta essere prudenti ed inserire nel contratto una ben precisa clausola, quella sulla “tolleranza”, una clausola che all'incirca può essere formulata come segue:
“Il mancato esercizio del diritto di esigere l'adempimento totale o parziale di qualsivoglia disposizione del presente contratto non costituirà, in alcun modo, una rinuncia al diritto di richiedere le medesime prestazioni in seguito”.
Con questo presupposto …, ogni tanto, si può essere buoni (senza mai arrivare a permettere, però, che l'inadempimento si reiteri in modo costante nel tempo).